Guida in stato di ebbrezza: si può evitare di sporcare la fedina penale?

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È possibile mantenere pulita la fedina penale in caso di guida in stato di ebbrezza?

Sì, è possibile!!

In questo caso, il suggerimento, è sempre quello di non di mettersi alla guida dopo aver alzato il gomito per evitare conseguenze legali e all’incolumità personale propria e altrui.

Tuttavia, se viene contestato il reato di guida in stato di ebbrezza è possibile evitare la condanna ed ottenere l’estinzione del reato dinanzi al giudice penale con la procedura della sospensione del procedimento con richiesta di messa alla prova, introdotta con la legge n. 67 del 2014.

La sospensione del procedimento con richiesta di messa alla prova

Di fatto, la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato, nonché l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma sotto la super visione di un assistente sociale.

La concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste in un’attività non retribuita che viene stabilita tenendo conto delle specifiche capacità professionali ed attitudini lavorative.

Questi lavori, in favore della collettività, sono da eseguire presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato.

Tale attività è svolta con modalità che siano compatibili con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute della persona coinvolta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta e non è possibile applicarla nel caso in cui si sia stati dichiarati delinquenti abituali, per tendenza o professionali.

L’esito positivo della prova estingue il reato di guida in stato di ebbrezza ed evita una condanna penale.

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in caso di guida sotto l’influenza dell’alcol deve essere presentata con delle precise cadenze temporali:

  1. fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel procedimento di citazione diretta a giudizio;
  2. con l’atto di opposizione nel procedimento per decreto.

Unitamente all’istanza deve essere prodotto un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio per l’esecuzione penale esterna oppure, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta del predetto programma all’Ufficio esecuzione penale esterna.

Molti tribunali, nella prassi, hanno adottato dei protocolli operativi d’intesa per agevolare l’applicazione della messa alla prova.